TASI - Ravvedimento sprint

Come rimediare agli errori sull'acconto Tasi scaduto il 16 ottobre 2014 ?
Alla luce del caos della tassa destinata alla copertura dei servizi indivisibili offerti dai Comuni (Tasi) arrivata ora alla scadenza dell'acconto in molti, forse la maggioranza dei Comuni italiani, è già tempo di render noti i rimedi per chi omette o versa in ritardo il tributo.
Il ravvedimento può essere fatto anche se è stato pagato meno del dovuto, magari a causa della complessità delle regole. In uno dei prededenti 715 Flash abbiamo già dato notizia che il Governo, in precedenza e prima della scadenza della rata di giugno, ha dato indicazioni sullo stop alle sanzioni sulla Tasi stabilendo che gli errori ed i ritardi non devono, meglio non dovrebbero essere sanzionati visto che il (nuovo) tributo si accomuna ad altri per delle “obiettive condizioni di incertezza” che, secondo l'art. 10 dello Statuto del contribuente, bloccano le penalità. Occorre precisare che anche se la decisione per i tardivi o insufficienti pagamenti spetta al Comune, vale la regola che se le irregolarità vengono sanate spontaneamente, si potranno pagare le mini sanzioni dello:

  • 0,2% giornaliero se il ravvedimento (c.d. ravvedimento sprint introdotto dal DL n. 98/2011) è eseguito entro 14 giorni ,
  • 3% se il ravvedimento (c.d. ravvedimento breve) è eseguito entro 30 giorni dalla violazione ,
  • 3,75% se il ravvedimento (c.d. ravvedimento lungo) è eseguito trascorsi i 30 giorni ed oltre dalla scadenza del tributo ed entro il termine di presentazione della dichiarazione TASI (violazioni relative al 2014 potranno essere regolarizzate entro e non oltre il 30.6.2015).

Associazione Pensionati Cassa di Risparmio del Veneto

Pierluigi Sandon




TABELLE

Le allegate tabelle sono tratte da “Il Sole24ORE”

IUC

(Imposta Unica Comunale)

IMU

TASI

TARI

-no sull'abitazione principale – 1° casa
ma su

  • prime case di lusso,
  • altri fabbricati,
  • aree edificabili,
  • terreni agricoli.

imposta che si paga

  • per possesso e detenzione di fabbricati, compresa l'abitazione principale e di aree edificabili,
  • con l'esclusione dei terreni agricoli, delle aree scoperte pertinenziali e comuni condominiali.

incide su:

  • il possesso o detenzione di locali,
  • o di aree suscettibili di produrre rifiuti.

Esiste ancora come pilastro portante della nuova Iuc restando in vigore le disposizioni contenute nel provvedimento istitutivo dell'Imu, anche se con alcune modifiche.
Queste sono che essa non è più applicabile all'abitazione principale e relative pertinenze del contribuente.
Stessa disciplina di esonero vale verso le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale.

Il suo presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di quanto sopra.
Nel caso di pluralità di possessori o di detentori questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il suo presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti ma suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Nel caso di pluralità di possessori o di detentori questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.



Soggetti colpiti dai tre tributi

 

Utilizzatore

Possessore

IMU

NO

SI

TASI

SI

SI

TARI

SI

NO



Dove colpiscono i tributi

 

IMU

TASI

Abitazione principale

NO

SI

Abitazione principale (A/1- A/8 - A/9)

SI

SI

Altri fabbricati

SI

SI

Aree edificabili

SI

SI

Terreni agricoli

SI

NO

Fabbricati rurali strumentali

NO

SI



Aliquote massime senza deroga dello 0,8 per mille

 

IMU

TASI
(max 2,5 per mille)

ALIQUOTA MASSIMA
(cumulativa)

Abitazione principale

NO

SI

2,5‰
(limite specifico Tasi per il 2014)

Abitazione principale (A/1- A/8 - A/9)

SI

SI

6‰

Altri fabbricati

SI

SI

10,6‰

Aree edificabili

SI

SI

10,6‰

Terreni agricoli

SI

NO

10,6‰

Fabbricati rurali strumentali

NO

SI

1‰
(limite specifico fattispecie)



Aliquote massime con deroga dello 0,8 per mille

 

IMU

TASI
(max 3,3 per mille)

ALIQUOTA MASSIMA
(cumulativa)

Abitazione principale

NO

SI

3,3‰
(limite specifico Tasi per il 2014)
Il prelievo sull'abitazione principale non
può superare quello Imu ex Dl 201/2011

Abitazione principale (A/1- A/8 - A/9)

SI

SI

6‰
Il prelievo sull'abitazione
principale non può superare
quello Imu ex Dl 201/2011

Altri fabbricati

SI

SI

11,4‰

Aree edificabili

SI

SI

11,4‰

Terreni agricoli

SI

NO

11,4‰

Fabbricati rurali strumentali

NO

SI

1‰
(limite specifico fattispecie)



LE DATE

16 giugno 2014

Acconto Imu e Tasi nei Comuni che hanno deliberato entro mese di maggio.

16 ottobre 2014

Acconto Imu e Tasi nei Comuni che hanno deliberato entro 10 settembre.

16 dicembre 2014

Saldo Imu e Tasi.