S T A T U T O

Art. 1 - Denominazione, sede, durata

L’Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e altre Banche, continuazione dell’Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, costituita il 4 dicembre 1955, è una associazione di categoria senza fini di lucro, con sede in Padova.

Ha durata illimitata ed è regolata dal presente Statuto e, per quanto in esso non previsto, dalle disposizioni del codice civile e di legge in materia. Nel prosieguo del presente Statuto, per brevità, la "Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e altre Banche" è denominata "Associazione".

Art. 2 - Scopi
  1. L'Associazione si propone di:
    1. promuovere e sviluppare i vincoli di solidarietà e di collegamento fra i Soci;
    2. promuovere ed attuare ogni iniziativa tesa alla valorizzazione della figura degli Associati, nonché attivarsi per lo studio e per l'eventuale soluzione dei problemi che dovessero interessare i Soci nella loro veste di pensionati;
    3. mantenere i rapporti con altre associazioni che perseguono i medesimi scopi;
    4. promuovere la partecipazione, provvedendo alla designazione o alla segnalazione di propri iscritti, in tutti quegli Enti, Associazioni, Organi e Commissioni, anche di studio, nei quali siano rappresentati o comunque presenti interessi e problemi che coinvolgono la categoria degli Associati;
    5. mantenere ed intensificare più stretti rapporti con le organizzazioni del personale bancario in servizio;
    6. svolgere attività culturale, ricreativa, assistenziale e promuovere iniziative a favore dei Soci;
    7. attuare iniziative benefiche sia in favore di Soci che di terzi, con il limite finanziario per anno sociale del 5% del patrimonio sociale e delle riserve.
  2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque senza scopo di lucro.
Art. 3 - Finanziamento
  1. L'Associazione trae i mezzi per lo svolgimento della propria attività dalle quote sociali versate dai Soci, da contributi concessi da Enti pubblici e privati, da eventuali lasciti e donazioni, nonché da ogni altra entrata che dovesse a giusto titolo pervenire.
  2. L'Associazione non distribuisce, nemmeno in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'Art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse e comunque senza scopo di lucro.
Art. 4 - Soci
  1. Possono essere Soci dell'Associazione gli ex dipendenti della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e della Cassa di Risparmio del Veneto che fruiscano di trattamento di pensione (obbligatorio, integrativo o sostitutivo) o del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del Personale del Credito”.
  2. Possono altresì essere iscritti all’Associazione i titolari di trattamento pensionistico (obbligatorio, integrativo o sostitutivo) che siano stati dipendenti di qualsiasi altra banca o istituto di credito purché, alla data della domanda di ammissione, siano residenti nel Veneto. Ai pensionati vengono equiparati coloro che fruiscano del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del Credito” o dell’assegno emergenziale.
  3. Possono inoltre essere Soci, purché siano maggiorenni, coloro che fruiscono di pensione di reversibilità o di pensione indiretta discendente dai soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2.
  4. I nuovi Soci devono sottoscrivere una domanda di iscrizione, con accettazione esplicita delle norme dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione, comprese le successive modifiche regolarmente approvate, e compresa l’informativa sul trattamento dei dati personali. La loro domanda di iscrizione deve essere accettata dal Consiglio Direttivo.
  5. L’accettazione della domanda viene comunicata all’ aspirante Socio e la qualifica di Socio si acquisisce dalla data di accettazione della relativa domanda, ma retroagisce alla data di presentazione della domanda stessa ed è a tempo indeterminato. I Soci sono tenuti a corrispondere la quota annuale stabilita dall'Assemblea generale dei Soci. La quota sociale non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione automatica.
  6. Il rifiuto motivato della domanda d’iscrizione deve essere comunicato all’aspirante Socio, ed è insindacabile.
Art. 5 - Soci Onorari
  1. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può conferire la qualifica di Socio Onorario a persone e ad Enti che abbiano contribuito in modo rilevante allo sviluppo e al prestigio dell'Associazione stessa.
  2. Il riconoscimento di Socio Onorario deve essere approvato dal Consiglio Direttivo con maggioranza superiore ai due terzi dei suoi componenti.
  3. I Soci Onorari vengono iscritti, a titolo gratuito, in apposita sezione del Libro Soci. Ad essi non compete alcun onere contributivo.
  4. Qualora vengano a mancare le motivazioni che, in precedenza, ne avevano determinato il conferimento, il Consiglio Direttivo, con maggioranza superiore ai due terzi dei suoi componenti, può revocare in qualunque momento la qualifica di Socio Onorario.
  5. Sia il conferimento della qualifica di Socio Onorario che la revoca della stessa devono essere comunicate agli interessati.
Art. 6 - Perdita della qualifica di Socio
  1. La qualifica di Socio si perde per:
    1. dimissioni;
    2. espulsione determinata da gravi motivi morali o disciplinari a seguito di comportamenti che rendano incompatibile la partecipazione del Socio all’ Associazione;
    3. sopravvenuta perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione a Socio, fermo restando che chi ha capitalizzato la sua prestazione pensionistica rimane titolare del diritto all’iscrizione, così come colui per il quale è scaduto il trattamento a carico del Fondo di solidarietà o l’assegno emergenziale, come pure restano titolari i loro aventi causa;
    4. mancato pagamento della quota associativa annuale.
  2. La perdita della qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, e comunicata all’interessato. Nel caso di espulsione, il Socio potrà chiedere per iscritto al Presidente di discutere tale provvedimento nella prima Assemblea generale ordinaria del Soci, la cui decisione sarà definitiva.
Art.7 - Organi dell'Associazione
  1. Sono Organi dell'Associazione:
    1. l'Assemblea generale dei Soci;
    2. il Consiglio Direttivo;
    3. il Presidente;
    4. il Revisore dei conti.
  2. Le deliberazioni adottate dall’Assemblea generale dei Soci, dal Consiglio Direttivo e dal Revisore dei conti devono essere debitamente verbalizzate.
  3. Le cariche ricoperte in seno all'Associazione non sono cumulabili e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nello svolgimento delle attività associative e secondo le modalità di carattere generale stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 - Assemblea generale dei Soci
  1. L'Assemblea generale dei Soci è costituita dai Soci che risultano iscritti e sono in regola con il pagamento della quota sociale fino ad otto giorni prima della data di spedizione dell'avviso di convocazione.
  2. Deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno entro il 31 maggio.
  3. Deve inoltre essere convocata qualora lo richiedano, con richiesta motivata, il Consiglio Direttivo, il Revisore dei conti o almeno un decimo dei Soci. La richiesta di convocazione dovrà essere indirizzata al Presidente, e contenere l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno. In tali casi, l’Assemblea dovrà essere convocata entro 45 giorni dalla data della richiesta.
  4. L’Assemblea è indetta dal Presidente dell’Associazione mediante comunicazione scritta, da inviare per posta ordinaria oppure attraverso e-mail, ai singoli Soci almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno e sarà pubblicato sul sito dell’Associazione valendo in questo caso anche come notifica per i soci irreperibili.
  5. Le deliberazioni demandate all’esclusiva competenza dell’Assemblea generale dei Soci potranno essere assunte, previa decisione del Consiglio Direttivo, anche tramite voto espresso dai Soci per corrispondenza, con le modalità di volta in volta previste dal Consiglio.
  6. L'Assemblea è presieduta da un Socio nominato dall'Assemblea stessa. Fungerà da Segretario dell'Assemblea il Segretario in carica del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, adempie le funzioni del Segretario un Socio nominato dal Presidente dell'Assemblea.
  7. Salvo quanto previsto ai successivi artt.19 (Modifiche dello Statuto) e 21 (Scioglimento dell’Associazione), l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, di persona o per delega.
  8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validi espressi. Le votazioni ordinariamente sono fatte in modo palese, per alzata di mano. Su richiesta di almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto, la votazione potrà essere fatta a scrutinio segreto.
  9. E’ ammessa la facoltà di delega: ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio; il partecipante, comunque, non potrà essere portatore di più di cinque deleghe.
Art. 9 - Attribuzioni dell'Assemblea generale dei Soci
  1. E' di esclusiva competenza dell'Assemblea generale dei Soci, oltre a determinare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione:
    1. l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
    2. l'elezione del Revisore dei conti;
    3. l'approvazione del bilancio consuntivo;
    4. l’approvazione del bilancio di previsione;
    5. la determinazione della misura della quota sociale;
    6. l'approvazione delle modifiche statutarie;
    7. lo scioglimento dell'Associazione.
Art. 10 - Consiglio Direttivo
  1. Il Consiglio Direttivo è composto da quindici Soci eletti dall’Assemblea generale dei Soci; dura in carica tre anni a decorrere dal 1° giugno dell’anno di elezione ed i suoi componenti sono rieleggibili.
  2. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente. Nomina inoltre, con possibile scelta anche al di fuori dei suoi componenti, purché Soci:
    1. il Tesoriere dell’Associazione;
    2. il Segretario del Consiglio Direttivo;
    3. il responsabile dell’Ufficio di Padova e il responsabile dell’Ufficio di Rovigo;
    4. il Direttore responsabile del notiziario dell’Associazione “il 715”.
  3. Partecipano di diritto al Consiglio Direttivo il Tesoriere dell’Associazione, il Segretario del Consiglio Direttivo, il responsabile dell’Ufficio di Padova, il responsabile dell’Ufficio di Rovigo ed il Direttore responsabile del notiziario dell’Associazione “il 715”. Essi, se scelti al di fuori dei componenti del Consiglio, partecipano senza diritto di voto. Partecipa pure, di diritto, il Revisore dei conti senza diritto di voto.
  4. Su invito del Presidente potranno partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, anche in via continuativa, Soci di particolare professionalità in relazione agli argomenti di volta in volta portati all’ordine del giorno.
  5. Il Consiglio si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Il Presidente deve convocare il Consiglio entro 30 giorni qualora gli pervenga una richiesta scritta da almeno cinque Consiglieri.
  6. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno otto consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi, in quel momento, presiede il Consiglio Direttivo.
  7. Il componente del Consiglio Direttivo si astiene dalle deliberazioni in cui si manifesti conflitto di interessi rispetto alla propria funzione o attività all’interno della Associazione.
  8. I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla loro carica nel caso di perdita della qualità di Socio, sono inoltre considerati decaduti qualora non siano intervenuti per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale provvede contemporaneamente alla sostituzione dei componenti decaduti mediante cooptazione fra gli iscritti primi fra i non eletti.
  9. I componenti nominati in sostituzione di quelli decaduti scadranno con lo stesso termine di quelli in carica.
  10. Qualora, per effetto di successive decadenze ed impossibilità di cooptazioni, la quantità dei componenti del Consiglio si riducesse ad otto o meno Consiglieri, il Presidente attiverà immediatamente le procedure per il rinnovo del Consiglio Direttivo. In mancanza o su impedimento del Presidente e del Vice Presidente, l’attivazione delle procedure di rinnovo del Consiglio sarà effettuata dal Revisore dei conti.
Art. 11 - Poteri del Consiglio Direttivo
  1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione che non siano di competenza esclusiva dell’Assemblea. Spetta al Consiglio Direttivo:
    1. esaminare la relazione sull’andamento dell’Associazione, predisposto dal Presidente, da sottoporre all'Assemblea generale dei Soci;
    2. approvare la proposta di bilancio consuntivo annuale e la relativa relazione, predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all’Assemblea generale dei Soci;
    3. prendere visione della relazione del Revisore dei conti prima che questi la presenti all’Assemblea generale dei Soci;
    4. approvare la proposta di bilancio di previsione predisposto dal Tesoriere, da sottoporre all’Assemblea generale dei Soci;
    5. indire le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo e del Revisore dei conti stabilendo le modalità di presentazione delle candidature e quelle delle votazioni per corrispondenza;
    6. indicare, su proposta del Presidente, le persone facoltizzate ad operare nei conti correnti bancari o postali, qualora il Tesoriere sia impedito dal farlo, fissando, se ritenuto opportuno, limiti alla loro operatività;
    7. approvare l’ammissione dei nuovi Soci e, quando previsto, deliberare sulla loro espulsione;
    8. nominare, su proposta del Presidente, con possibile scelta tra i Soci anche al di fuori dei componenti del Consiglio, i rappresentanti dell'Associazione in Enti, Associazioni, Organi e Commissioni;
    9. segnalare, tra i Soci, su proposta del Presidente e qualora sia ritenuto opportuno, con possibile scelta anche al di fuori dei componenti del Consiglio, i candidati dell'Associazione nelle elezioni per la nomina in Enti, Associazioni, Organi e Commissioni quando gli stessi devono essere eletti anche da non Soci;
    10. istituire, su proposta del Presidente e qualora sia ritenuto opportuno, delegazioni periferiche dell’Associazione, nominandone il responsabile;
    11. istituire Commissioni permanenti o temporanee, a supporto dell'attività del Consiglio o del Presidente, nominandone, con possibile scelta anche al di fuori dei componenti del Consiglio, i referenti e, su proposta di questi, anche i componenti;
    12. approvare i regolamenti ritenuti necessari per la migliore funzionalità dell’Associazione;
    13. predisporre le modifiche allo Statuto;
    14. nominare, su segnalazione del Direttore responsabile del notiziario dell’Associazione, i componenti del Comitato di redazione; con possibile scelta anche al di fuori dei componenti del Consiglio;
    15. prendere ogni altro provvedimento di interesse dell’Associazione che non sia di esclusiva competenza di altri organi.
  2. Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe a singoli componenti del Consiglio stesso per determinati atti o categorie di atti connessi con l'attività dell'Associazione.
Art. 12 - Presidente
  1. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, convoca l'Assemblea generale dei Soci e il Consiglio Direttivo.
  2. Dispone l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale dei Soci e del Consiglio Direttivo, impartendo le relative disposizioni e verificandone l'attuazione.
  3. Nei casi di assoluta urgenza il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo ratifica alla prima riunione di questo.
  4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, esso è sostituito dal Vice Presidente; di fronte ai terzi la firma di chi lo sostituisce costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento.
  5. In caso di dimissioni o comunque di definitivo impedimento del Presidente, il Vice Presidente convocherà, nel più breve tempo possibile, il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.
Art 13. - Tesoriere
  1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo. Esso è preposto all'attività amministrativa contabile inerente la gestione economico-finanziaria dell’Associazione. Provvede all’amministrazione del patrimonio, delle entrate e delle spese dell’Associazione in conformità alle previsioni ed in relazione alle deliberazioni degli Organi statutari. Come previsto al comma 3 dell’art. 10 partecipa alle riunioni di Consiglio Direttivo.
    Nello svolgimento delle attività che gli sono attribuite dal comma 1 del presente articolo:
    1. dispone dei fondi depositati nei conti bancari e ha in consegna la cassa sociale;
    2. con le stesse modalità previste per l’utilizzo dei conti suddetti, firma ordinativi di pagamento, quietanza assegni, rilascia ricevute liberatorie e comunque compie tutti gli atti connessi con la gestione economico-finanziaria dell’Associazione;
    3. entro il mese di aprile di ogni anno compila la proposta del bilancio consuntivo dell’anno solare decorso e la sottopone, con tutti i documenti giustificativi al Consiglio Direttivo;
    4. trasmette al Revisore dei conti la proposta il bilancio consuntivo esaminata dal Consiglio Direttivo;
    5. compila la proposta di bilancio di previsione e la sottopone per l’approvazione al Consiglio Direttivo prima di sottoporla all’Assemblea generale dei Soci;
    6. redige e tiene l’inventario dei beni mobili dell’Associazione.
  2. In caso di decadenza dalla carica o di suo impedimento, le funzioni del Tesoriere sono assunte pro tempore, in attesa di nuova nomina, dal Segretario dell’Associazione.
Art. 14 - Segretario
  1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Come previsto al comma 3 dell’art. 10, partecipa alle riunioni di Consiglio Direttivo, qualora non vi faccia parte per elezione vi partecipa con solo voto consultivo.
  2. Redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea generale dei Soci e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta del Libro Soci e, in generale, l'organizzazione dell'Associazione.
  3. I verbali di cui al comma precedente sono di volta in volta sottoscritti dal Segretario e dal Presidente.
  4. In caso di assenza o impedimento, adempie temporaneamente alle funzioni del Segretario un Socio nominato dal Presidente.
  5. Redige l’elenco degli aspiranti Soci e di quelli dimissionari da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 15 - Revisore dei conti
  1. Il Revisore dei conti è eletto dall’Assemblea generale dei Soci, dura in carica tre anni a decorrere dal 1° giugno dell’anno di elezione, ed è rieleggibile. Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.
  2. Il Revisore dei conti vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell’Associazione e riferisce all’Assemblea generale dei Soci. Provvede, almeno due volte all’anno alle necessarie verifiche di cassa e contabili, stendendo il relativo verbale. Deve annualmente riscontrare l’esattezza e la veridicità del bilancio consuntivo, controfirmandolo, e compilare una relazione che porterà a conoscenza del Consiglio Direttivo. Il Revisore presenterà la sua relazione all’Assemblea generale dei Soci prima della votazione sul bilancio consuntivo.
  3. In caso di decadenza dalla carica nel corso del triennio, è sostituito per il rimanente periodo con il primo dei non eletti alla carica.
Art. 16 - Responsabile di Ufficio
Sovraintende al corretto funzionamento dell’Ufficio a cui è preposto, in osservanza dell’apposito regolamento. Come previsto al comma 3 dell’art. 10, partecipa alle riunioni di Consiglio Direttivo, qualora non vi faccia parte per elezione vi partecipa con solo voto consultivo.
Art. 17 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da effettuare secondo lo Statuto, possono essere inviate anche con mezzi elettronici secondo le deliberazioni di volta in volta assunte dal Consiglio Direttivo, ed in ogni caso vengono pubblicate sul sito dell’Associazione.
Art. 18 - Anno sociale
L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre successivo.
Art. 19- Modifiche dello Statuto
Le modifiche del presente Statuto, salvo che siano necessarie per adeguarlo a sopravvenute disposizioni di legge, devono essere approvate dall'Assemblea generale dei Soci, con la partecipazione di almeno il 20% più uno dei Soci aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Art. 20 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Oltre alla tenuta regolare dei libri sociali (Soci, Assemblea e Consiglio Direttivo), viene assicurato ai Soci l’accesso agli atti relativi alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e alle deliberazioni dell’Assemblea generale dei Soci con particolare riferimento ai bilanci annuali. Il Segretario manterrà tali documenti a disposizione dei Soci per la consultazione; chi desidera avere copia di specifici documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
Art. 21 - Scioglimento dell’Associazione
  1. Lo scioglimento dell’Associazione è subordinato al voto dell’Assemblea generale dei Soci, con voto favorevole dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
  2. Deve essere contestualmente stabilita, con la nomina di un liquidatore, la destinazione dei beni sociali ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22 - Decorrenza
  1. Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea generale dei Soci.
  2. Gli Organi dell'Associazione e le cariche in atto alla data di entrata in vigore del presente Statuto rimangono pienamente operativi fino alla naturale di scadenza.