Trattamento fiscale della quota differita del Fondo Sanitario Integrativo

Quest’anno il Fondo Sanitario Integrativo si è preoccupato della dichiarazione fiscale dei propri associati ed ha emesso in data 12 marzo 2015 la Circolare N. 1/2015: “Adempimenti fiscali relativi al 2014” che si ricava anche nel sito dello stesso Fondo. Nella circolare viene confermata la deducibilità dal reddito dell’intero contributo versato, ivi compresa la quota relativa ai propri familiari, a carico e non a carico.
Viene fatto anche cenno alla quota differita che è stata corrisposta lo scorso mese di luglio, che ha interessato, per la prima volta, anche i quiescenti. Il Fondo, seguendo alla lettera i dettami fiscali, ne prescrive la denuncia in dichiarazione fra i redditi diversi.

Quanto di seguito scritto è tratto da una nota di chiarimento del dr. Filippo Vasta Socio Consigliere dell'Associazione “Amici Comit – Piazza Scala” di Milano che nella passata gestione è stato pure Consigliere del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo per conto del personale in quiescenza. Altra esperienza che va ricordata è quella di Revisore della Cassa Sanitaria della Banca Commerciale Italiana sino alla fusione con quella di Cariplo e alla successiva fase transitoria.

“E’ evidente che questo procedimento, pur essendo inoppugnabile dal punto di vista della normativa, è lesivo in termini economici per il contribuente, in quanto sottopone a tassazione un reddito che tale non è, in quanto si tratta solo del un rimborso tardivo di una spesa sanitaria per la quale si è ottenuta una detrazione del 19%. In tale senso abbiamo consigliato, per il 2015, di evitare la detrazione della quota differita del 2014 in previsione della sua erogazione, per non creare i presupposti per la sua futura tassazione. E’ una procedura che i CAF hanno finora seguito per i dipendenti in servizio, con beneficio dei suddetti e senza pregiudizio, sinora, da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia l’introduzione del procedimento di precompilazione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, che consentirà ai contribuenti di farsi la denuncia da se, crea delle complicazioni, in quanto l’Agenzia riceverà dal Fondo Sanitario un flusso informativo che verrà riportato automaticamente sul mod. 730 precompilato, ed è prevedibile che le quote differite vengano automaticamente imputate ai Redditi Diversi. E’ pur vero che il cittadino contribuente ha il diritto di rettificare il precompilato, ma questo comporta poi un accertamento da parte del fisco, con il possibile insorgere di contenziosi dei quali non si sente certo il bisogno. Questa è la conseguenza dell’assurdità di effettuare una parte del rimborso in un anno fiscale diverso, per un atteggiamento prudenziale che finisce con il danneggiare l’associato.

Ho portato questo argomento all’attenzione del CAF, per cercare di ottenere un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Non sarà facile, visto che questo argomento riguarda pressoché soltanto gli iscritti al Fondo Sanitario di Intesa Sanpaolo, e quindi una minima parte dei contribuenti.

Alla luce di quanto precede, ad integrazione di quanto segnalato su quest’argomento, ricordiamo che:

  • Le quote differite nel 2013, corrisposteci inaspettatamente, in misura parziale, nel luglio 2014, vanno sottoposte a tassazione fra i Redditi Diversi. Per chi compila il mod. 730, la loro collocazione è Quadro D – Sezione seconda – Rigo D7 – codice 4. Ci sono due opzioni: tassazione ordinaria, alla vostra aliquota marginale; tassazione separata, con acconto del 20% e successivo conguaglio all’aliquota media con invio di cartella dall’Agenzia delle Entrate.
  • Per le quote differite del 2014, che ci è stato detto che ci verranno riconosciute nel luglio di quest’anno in misura integrale, seguite i consigli del vostro CAF. Se otterremo dei chiarimenti in tempo utile, li pubblicheremo immediatamente, speriamo in tempo utile per la vostra dichiarazione”.

In periodo successivo, nel mese di aprile, Filippo Vasta ha scritto ancora facendo altre precisazioni.

“Visto che mi sono pervenute sull'argomento svariate domande e richieste di ulteriori precisazioni torno a ribadire che i rimborsi del Fondo Sanitario non potranno mai essere considerati reddito né per la quota immediata né per quella differita.

Non sono imponibili perché costituiscono il risarcimento che il Fondo corrisponde, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, a fronte delle spese sanitarie sostenute dall'Associato e suoi familiari, il quale Associato, per ottenere questa previdenza, ha pagato un contributo.

Peraltro, poiché il contributo gode dell'agevolazione fiscale della deducibilità dal reddito, le spese sanitarie non possono essere detratte se non per la parte rimasta a carico. Ritornando alla dichiarazione di quest'anno ed alle quote differite, esse sono imponibili non in quanto tali ma perché costituiscono il rimborso di una somma che, nella dichiarazione dei redditi 2013, era stata portata in detrazione d'imposta all'aliquota del 19%.

Colui che non ha portato questa specifica somma in detrazione non dovrà denunciare alcunché fra i Redditi Diversi, mancando il presupposto per l'imposizione.

Qualcuno fra coloro che mi hanno consultato, considerando l'accredito delle differite alla stregua dell'addebito del contributo, si è posto il problema se dovesse essere lui ad accollarsi, ai fini impositivi, anche quelle del familiare non a carico. Ovviamente non è così: le quote differite vanno sulla dichiarazione di chi ha sostenuto le spese sanitarie e le ha detratte in eccesso. Quindi se le stesse riguardavano il familiare non a carico è quest'ultimo che le dichiarerà e ne sopporterà l'imposta”.



Padova, 01/06/2015

Associazione Pensionati Cassa di Risparmio del Veneto