Incostituzionale il blocco della perequazione delle pensioni

La Consulta ha reso incostituzionale la legge Fornero sul blocco della perequazione automatica degli assegni pensionistici per il 2012 e 2013.


La Corte Costituzionale, con sentenza 70/2015 del 10 marzo 2015 depositata in Cancelleria il 30 aprile 2015, ha bocciato la mancata rivalutazione, in base all'inflazione, delle pensioni di poco superiori a 1.400 euro: penalizzazione fissata con Dl 201/2011 e applicata nel 2012-2013.
Con la perequazione delle pensioni ogni anno gli assegni che vengono percepiti dagli aventi diritto vengono rivalutati di una quota che si calcola in base al tasso d'inflazione. La Corte Costituzionale ha ora bocciato i criteri applicati nel 2012 e nel 2013 che prevedevano la rivalutazione al 100% solo per assegni fino a tre volte il minimo escludendone la rivalutazione a tutti quelli superiori a tale importo.
L'adeguamento interesserà oltre cinque milioni di pensionati e, in teoria, il pagamento dovrebbe essere spontaneo sia da parte dell'Inps che dei Fondi Integrativi.
In concreto l'Inps, a cui toccherà rifare i calcoli, rimarrà in attesa che il Governo reperisca e stanzi i fondi. Diverso invece si ritiene debba essere il comportamento dei Fondi di previdenza integrativa.


Dunque la Consulta ha bocciato il blocco della perequazione introdotto dalla Legge Fornero.
La Corte Costituzionale del resto era già intervenuta in tema di perequazione con la sentenza 316/2010, ma in quell'occasione il blocco per i trattamenti superiori a otto volte il minimo Inps (L.247/2007 Prodi-Damiano) si circostanziava al solo 2008, ed aveva superato il vaglio di costituzionalità. Questo anche perché, sottolineò la Corte, le pensioni senza rivalutazione erano di importo piuttosto elevato e per la durata di un solo anno solare.
Non altrettanto può dirsi per la manovra 2012-2013: il blocco a tutti i trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo Inps nega il diritto ad una prestazione previdenziale adeguata nei confronti di quei titolari di pensione modesta e che hanno le maggiori difficoltà ad adeguare i propri redditi alle personali necessità.
Le pensioni superiori a € 1.443 (anno 2012) e € 1.486,29 (anno 2013) nel biennio 2012-2013 non hanno subito alcuna rivalutazione. Dal 1.1.2014 la rivalutazione è stata riattribuita, seppur con gradualità in funzione dell'importo ma senza prevedere alcun recupero per gli anni di blocco.
Che cosa accadrà adesso? Difficile prevederlo, alcuni esperti ritengono che nel biennio 2012-2013 le pensioni dovrebbero essere rivalutate in base alla disciplina precedente: al 100% per gli importi fino a tre volte la pensione minima, al 90% da tre a cinque volte la pensione minima, al 75% per la quota superiore ovvero oltre cinque volte la pensione minima.
Riepilogando sono interessati tutti coloro che nel 2012 e nel 2013 hanno percepito una pensione (Inps più eventuale integrativa) superiore ad € 1.405,05 lorda, e a loro spettano gli arretrati dal 2012, gli interessi e la rivalutazione sugli arretrati.


Tabella riepilogativa
[fornita dall' avv. Michele Iacoviello – Consulente per la FAP]

Gli aumenti spettanti dopo la sentenza 70/2015 sono compresi fra il 4,28% ed il 5,13% mensili.
I calcoli della perequazione sono individuali e dipendono dall'ammontare della pensione.
La perequazione è calcolata sull'aumento Istat.

Anno Istat al 100% Istat al 90% Istat al 75%
2012 2,70% 2,43% 2,03%
2013 3,00% 2,70% 2,25%
Totale 5,70% 5,13% 4,28%

Padova, 05/05/2015

Associazione Pensionati Cassa di Risparmio del Veneto

Pierluigi Sandon




(Info tratte anche da articoli di Fabio Venanzi apparsi sul Il Sole 24ORE)