TASI / IMU - Stop alle sanzioni

Lunedì 16 giugno 2014, oltre che per l'Imu sui fabbricati diversi dall'abitazione principale, è scaduto il termine per il pagamento dell'acconto della nuova Tassa sui Servizi comunali (TASI). L'acconto Tasi andava pagato solamente nei Comuni dove il Consiglio aveva deliberato aliquote, detrazioni e modalità entro il 23 maggio scorso. Inoltre in alcuni Comuni, anche se la legge non lo stabilisce, si è previsto un calendario locale che concede più tempo ai contribuenti senza far seguire il rischio di sanzioni ed interessi.

Secondo la risoluzione 1/2014 del Mef-Dipartimento Finanze, lo stop alle sanzioni rese possibili per la Tasi si estende anche all'acconto Imu 2014 coinvolto nell'incertezza sia in ragione della stretta interdipendenza esistente fra i due tributi che dei molteplici punti di contatto.

Nei giorni passati il Governo (risoluzione di cui sopra) ha dato indicazioni sullo stop alle sanzioni sulla Tasi stabilendo che gli errori ed i ritardi non verranno sanzionati. Tale decisione contro le sanzioni e gli interessi per chi ha mancato l'appuntamento con la Tasi si estende anche all'Imu accumunata al nuovo tributo dalle “obiettive condizioni di incertezza” che, secondo l'art. 10 dello Statuto del contribuente, bloccano le penalità.

A decidere dovranno essere i Comuni ma, nella risoluzione di cui sopra, vi è un fermo e circonstanziato “suggerimento” del Mef rivolto alle Amministrazioni locali e, nei fatti, il suggerimento ministeriale dovrebbe trovare un'efficacia generalizzata perché, il non tenerne conto, diventerebbe un ottimo strumento di difesa per il contribuente che volesse instaurare un eventuale contenzioso.

L'occasione della Tasi è propizia per affrontare la nuova rivoluzione dei tributi comunali, una vera e propria risistemazione nella struttura dei tributi locali, che richiede la costruzione di una vera e propria bussola per consentire al contribuente di navigarci dentro.

La manovra contenuta nella legge di stabilità (comma 703 dell'art. Unico Legge di stabilità 2014) ha introdotto un nuovo tributo la IUC (Imposta Unica Comunale) composta dai tributi IMU (Immobili), TASI (Servizi indivisibili) e TARI (Smaltimento rifiuti urbani). La Iuc appare come una sorta di ombrello al di sotto del quale sono stati ricompresi i tre tributi comunali più importanti, ognuno dei quali disciplinato autonomamente nel merito dell'applicazione del prelievo.

Se Imu e Tari sono la prosecuzione dei tributi precedentemente noti quali Imu e Tares e prima ancora Ici e Tarsu/Tia, la vera novità del 2014 è la Tasi. La Tasi appare come un tributo piuttosto particolare, quasi una sorta di addizionale Imu, in quanto ha la medesima base imponibile (che si ottiene rivalutando la rendita catastale del 5% ed applicando il moltiplicatore previsto per lo specifico gruppo catastale che, per i fabbricati classificati nei gruppi A e C, è 160).

La legge di stabilità 2014 fissa dei limiti alla possibilità dei comuni di incidere sull'aliquota. E più significativamente prevede che la somma delle aliquote Tasi ed Imu per ogni tipologia d'immobile non può essere, in ogni caso, superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu che, per la generalità degli immobili, è il 10,6 ‰.

Una norma transitoria prevista ed applicabile per il solo 2014 stabilisce poi il 2,5 ‰ quale aliquota massima Tasi, così come, e sempre per il periodo d'imposta 2014, il Dl 16/2014 concede ai comuni di derogare ai due limiti di cui sopra per un ammontare complessivo dello 0,8 ‰: il tutto però a certe condizioni ed in particolare quelle volte a ridurre il carico tributario sull'abitazione principale.

Riepilogando il combinato disposto o vincolo incrociato è che le due aliquote (Imu e Tasi) sommate non possono superare il 10,6 ‰. Solo per il 2014 (c'è da sperarlo!) tale vincolo viene portato all'11,4 ‰.

Il sopra menzionato decreto legge ha anche stabilito, apportando correzioni al dettato originario, le modalità di liquidazione e versamento della Tasi. Le scadenze per il versamento sono state sottratte alla potestà regolamentare degli enti locali (l'esperienza degli ultimi giorni ci consiglierebbe di affermare non sempre!) uniformandole a quelle dell'Imu: 16 giugno l'acconto e 16 dicembre il saldo, per il versamento dell'imposta si utilizza l'F24 (l'alternativa, ma se disponibile, è il bollettino postale), così come è stata determinata la modalità dell'acconto che viene subordinata al fatto che entro il 31 maggio 2014 il Comune abbia pubblicato o meno le aliquote. Un successivo decreto legge ha fissato nel 16 ottobre 2014 la scadenza dell'acconto Tasi nei Comuni che non hanno deliberato alla data di cui sopra.

TABELLE

Le allegate tabelle sono tratte da “Il Sole24ORE”

IUC

(Imposta Unica Comunale)

IMU

TASI

TARI

-no sull'abitazione principale – 1° casa
ma su

  • prime case di lusso,
  • altri fabbricati,
  • aree edificabili,
  • terreni agricoli.

imposta che si paga

  • per possesso e detenzione di fabbricati, compresa l'abitazione principale e di aree edificabili,
  • con l'esclusione dei terreni agricoli, delle aree scoperte pertinenziali e comuni condominiali.

incide su:

  • il possesso o detenzione di locali,
  • o di aree suscettibili di produrre rifiuti.

Esiste ancora come pilastro portante della nuova Iuc restando in vigore le disposizioni contenute nel provvedimento istitutivo dell'Imu, anche se con alcune modifiche.
Queste sono che essa non è più applicabile all'abitazione principale e relative pertinenze del contribuente.
Stessa disciplina di esonero vale verso le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale.

Il suo presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di quanto sopra.
Nel caso di pluralità di possessori o di detentori questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il suo presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti ma suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Nel caso di pluralità di possessori o di detentori questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.



Soggetti colpiti dai tre tributi

 

Utilizzatore

Possessore

IMU

NO

SI

TASI

SI

SI

TARI

SI

NO



Dove colpiscono i tributi

 

IMU

TASI

Abitazione principale

NO

SI

Abitazione principale (A/1- A/8 - A/9)

SI

SI

Altri fabbricati

SI

SI

Aree edificabili

SI

SI

Terreni agricoli

SI

NO

Fabbricati rurali strumentali

NO

SI



Aliquote massime senza deroga dello 0,8 per mille

 

IMU

TASI
(max 2,5 per mille)

ALIQUOTA MASSIMA
(cumulativa)

Abitazione principale

NO

SI

2,5‰
(limite specifico Tasi per il 2014)

Abitazione principale (A/1- A/8 - A/9)

SI

SI

6‰

Altri fabbricati

SI

SI

10,6‰

Aree edificabili

SI

SI

10,6‰

Terreni agricoli

SI

NO

10,6‰

Fabbricati rurali strumentali

NO

SI

1‰
(limite specifico fattispecie)



Aliquote massime con deroga dello 0,8 per mille

 

IMU

TASI
(max 3,3 per mille)

ALIQUOTA MASSIMA
(cumulativa)

Abitazione principale

NO

SI

3,3‰
(limite specifico Tasi per il 2014)
Il prelievo sull'abitazione principale non
può superare quello Imu ex Dl 201/2011

Abitazione principale (A/1- A/8 - A/9)

SI

SI

6‰
Il prelievo sull'abitazione
principale non può superare
quello Imu ex Dl 201/2011

Altri fabbricati

SI

SI

11,4‰

Aree edificabili

SI

SI

11,4‰

Terreni agricoli

SI

NO

11,4‰

Fabbricati rurali strumentali

NO

SI

1‰
(limite specifico fattispecie)



LE DATE

16 giugno 2014

Acconto Imu e Tasi nei Comuni che hanno deliberato entro mese di maggio.

16 ottobre 2014

Acconto Imu e Tasi nei Comuni che hanno deliberato entro 10 settembre.

16 dicembre 2014

Saldo Imu e Tasi.



Associazione Pensionati Cassa di Risparmio del Veneto

Pierluigi Sandon